Entrata e soggiorno

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone comporta forti agevolazioni per l'entrata e il soggiorno di cittadini di Stati appartenenti all'UE/AELS.

In virtù delle disposizioni alle quali sottostanno i cittadini provenienti da Stati membri dell'UE/AELS* necessitate di un permesso di soggiorno valido per un soggiorno della durata superiore a tre mesi. Per la richiesta rivolgetevi al controllo degli abitanti del vostro comune di residenza entro 14 giorni dal trasloco e prima di iniziare l'attività presentando una carta d'identità valida e un contratto di lavoro oppure un certificato di lavoro.

Ai cittadini provenienti dall'UE-2 (Bulgaria e Romania) la Svizzera applica disposizioni specifiche e termini transitori. Troverete informazioni dettagliate in merito all'entrata e al soggiorno in Svizzera sul sito dell'Ufficio federale della migrazione.

* escluse la Bulgaria e la Romania

ATTENZIONE: cittadini dell'UE-8

Cogliendo la possibilità conferitagli dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra l'Unione europea (UE) e la Svizzera, il 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre dei contingenti di permessi B di dimora annuale nei confronti dei cittadini di Stati dell'UE-8 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

In vigore dal 1° maggio 2012, la misura è applicata provvisoriamente durante un anno e con-cerne esclusivamente i cittadini dell'UE-8 che assumono un impiego in Svizzera per la durata di un anno o più oppure che si stabiliscono nel nostro Paese in qualità di lavoratori indipendenti.

L'attuazione della misura è retta da una circolare disponibile all'indirizzo seguente:
Circolare del 23 aprile 2012.